Amministrazione

Trasparente


Riferimenti normativi: Art.5. comma 1, D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., Art. 2, comma 9 bis, Legge  n. 241/1990

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Contenuto dell'obbligo : Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè le modalità per l'esercizio di tale diritto , con l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

   

Cosa è

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione, che si pronuncia sulla stessa.

Procedimento

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale
Nel caso di mancata risposta

In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l’instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Come esercitare il diritto all'Accesso Civico Semplice - 1 Istanza

Compilare il modulo sottostante denominato 1 Istanza e inviarlo tramite posta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  Dott. Giulio Rossi Via Filippo Meda 35, 00157 Roma - o tramite e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento.

Come esercitare il diritto all'Accesso Civico Semplice - 2 Istanza
Compilare il modulo sottostante denominato 2 Istanza in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e inviarlo tramite posta alla UOS Comunicazione e URP - Via Filippo Meda 35, 00157 Roma - o tramite e-mail all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   con il termine di 15 giorni per la conclusione del procedimento.
 
A fronte dell'inerzia da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o della UOS Comunicazione e URP, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 104/2010.

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                                                             I ISTANZA (modello aggiornato)                                                                                       II ISTANZA  (modello aggiornato)

                                                         

 

 

 Deliberazione n. 809/2017 Manuale degli obblighi di pubblicazione e diritto di accesso